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ARMI: vendita per corrispondenza

LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 - art.17

Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza

Alle persone residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila.

Art. 18.

Modalita' per il trasporto di armi ed esplosivi

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9. Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalita' per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonche' per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze. Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia e' attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

 

Art. 19.

Trasporto di parti di armi

L'obbligo, dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, ((e bascule)) di armi comuni. Qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di armi comuni.
((Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull'arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.))

Per acquistare o inviare tramite corriere abilitato un arma o parte di essa, munizioni o esplosivi si deve richiedere licenza (nulla osta) al Prefetto: qui sotto una copia autentica di una licenza rilasciata.

 

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Art. 28 del TULPS

(Art. 27, T.U. 1926) Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, [l’assemblaggio] la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di ARMI da guerra e di ARMI ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di MUNIZIONI, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle ARMI prodotte.
La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle ARMI da fuoco diverse dalle ARMI comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
[La validità della licenza è di 2 anni.]
Per il trasporto delle ARMI stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e [con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro].

Art.34 del TULPS

(art. 33 T.U. 1926) Il commerciante, il fabbricante di ARMI e chi esercita l'industria della riparazione delle ARMI non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare ARMI nell'interno dello Stato..


 

DAL SITO DELLA POLIZIA DI STATO:

Per quanto attiene la vendita al pubblico, essa non può assolutamente avvenire per corrispondenza. Ciò in base al disposto dell'art. 7 del D.M. 362/2001, che impone al commerciante l'obbligo di identificare l'acquirente (che deve sempre essere un maggiorenne) e di annotare gli estremi del documento di identificazione sul registro delle operazioni giornaliere. La vendita per corrispondenza può, invece, avvenire, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 aprile 1975, nr. 110, a favore di operatori commerciali. Una volta annotata l'operazione di vendita sul registro delle operazioni giornaliere, la consegna materiale dell'arma all'acquirente privato, potrà avvenire anche a mezzo spedizione.

In parole povere l'acquisto per corrispondenza di un arma, può essere fatto solo tramite un armiere autorizzato; è quindi possibile acquistare un arma in altro luogo o città facendo in modo che il venditore invii l'arma al nostro armiere più vicino. A questo punto dovremo recarci da quest'ultimo per il ritiro e la compilazione dei moduli di denuncia.

  • data 2023